GPS e monitoraggio dei lavoratori in Svizzera: cosa serve per essere a norma

Aggiornato il 15 giugno 2026

Cosa serve

Per ogni adempimento ti diciamo se serve in questo Paese: Si significa obbligatorio, Dipende solo in certi casi, No non richiesto.

  • Divieto di sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori (OLT 3, art. 26)

    Siobbligatorio

    Regola cardine svizzera, piu' severa del GDPR: e' vietato usare sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Se servono per altri motivi (sicurezza, produzione, organizzazione), vanno concepiti in modo da non ledere salute e liberta' di movimento, e un sistema e' vietato se mira unicamente o essenzialmente a sorvegliare il comportamento.

    Tribunale federale, ATF 130 II 425 (GPS sui veicoli dei dipendenti; cita OLT 3 art. 26)

  • Trattamento dei dati solo se riguarda l'idoneita' al lavoro o e' necessario al contratto (CO art. 328b)

    Siobbligatorio

    Il datore puo' trattare i dati del lavoratore solo se riguardano la sua idoneita' all'impiego o sono necessari all'esecuzione del contratto, nel rispetto di buona fede e proporzionalita'.

    PFPDT/FDPIC, trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (CO art. 328b)

  • Autorizzazione preventiva di un'autorita' prima di installare

    Nonon richiesto

    Non serve un'autorizzazione preventiva del PFPDT; il datore valuta da se' liceita' e proporzionalita'.

    PFPDT/FDPIC, mezzi tecnici di sorveglianza sul luogo di lavoro

  • Informazione e consultazione preventiva dei lavoratori; niente sorveglianza permanente del comportamento

    Siobbligatorio

    I lavoratori vanno informati in anticipo; e' vietata una sorveglianza continua, periodica o a campione volta a controllare il comportamento; va scelto il mezzo proporzionato e meno lesivo.

    PFPDT/FDPIC, mezzi tecnici di sorveglianza sul luogo di lavoro

  • Valutazione d'impatto (AIPD, nLPD art. 22) se il trattamento comporta un rischio elevato

    Siobbligatorio

    La nLPD impone una valutazione d'impatto quando il trattamento e' suscettibile di comportare un rischio elevato per la personalita' o i diritti fondamentali, come la sorveglianza sistematica.

    PFPDT/FDPIC, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (nLPD art. 22)

La procedura, passo per passo

  1. 1

    Verifica che il sistema non sia destinato a sorvegliare il comportamento dei lavoratori (OLT 3 art. 26): se lo e', e' vietato.

  2. 2

    Accertati che i dati trattati riguardino l'idoneita' al lavoro o siano necessari al contratto (CO art. 328b).

  3. 3

    Informa e consulta in anticipo i lavoratori.

  4. 4

    Svolgi la valutazione d'impatto (AIPD) se il trattamento comporta un rischio elevato.

  5. 5

    Configura il sistema in modo proporzionato e differito (non un tracciamento in tempo reale della persona).

  6. 6

    In caso di cambio sistema: se cambi sistema o software di monitoraggio, aggiorna e ri-consegna l’informativa, e verifica se va rinnovato l’accordo o l’autorizzazione nazionale per il controllo a distanza. Spesso cambiano fornitore (responsabile del trattamento), dati raccolti e modalità: quella consegnata prima non basta.

A chi rivolgerti

Autorita competente

PFPDT / FDPIC (Preposto federale alla protezione dei dati e alla trasparenza)

https://www.edoeb.admin.ch/fr/moyens-techniques-de-surveillance-sur-le-lieu-de-travail

https://www.edoeb.admin.ch/fr/moyens-techniques-de-surveillance-sur-le-lieu-de-travail

La Svizzera e' fuori dall'UE. Per i datori privati e' competente l'autorita' federale (PFPDT/FDPIC); le autorita' cantonali coprono gli enti pubblici cantonali.

Verificato il 15 giugno 2026

Quanto si rischia

fino a 250.000 CHF, a carico della persona fisica responsabile (non l'azienda), inflitte dai tribunali cantonali

Tribunale federale, ATF 130 II 425: il GPS sui veicoli aziendali e' ammesso solo se proporzionato, per ragioni legittime e con informazione preventiva, ed e' vietato se mira unicamente o essenzialmente a sorvegliare il comportamento del lavoratore (OLT 3 art. 26, piu' severo del GDPR). In Svizzera le multe della nLPD arrivano a 250.000 CHF e colpiscono la persona fisica responsabile, non l'impresa.

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=atf://130-II-425:fr&lang=fr&type=show_document&zoom=YES

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GPS e monitoraggio dei lavoratori in Svizzera: cosa serve per essere a norma — GeoTapp. https://geotapp.com/it/risorse/gps-lavoratori-ue/svizzera/
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Fonti

Questa e una risorsa informativa, non una consulenza legale. Prima di attivare un sistema di monitoraggio fai verificare la tua situazione da un professionista.

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