GPS e monitoraggio dei lavoratori, paese per paese
GPS e monitoraggio dei lavoratori in Svizzera
cosa serve per essere a norma
Aggiornato il 15 giugno 2026
Autorità competente
PFPDT / FDPIC (Preposto federale alla protezione dei dati e alla trasparenza)Verificato il 15 giugno 2026
Quanto si rischia
fino a 250.000 CHF, a carico della persona fisica responsabile (non l'azienda), inflitte dai tribunali cantonalimassimale di legge, non una multa inflitta
Aggiornato il 15 giugno 2026
Cosa serve
5Per ogni adempimento ti diciamo se serve in questo Paese: Si significa obbligatorio, Dipende solo in certi casi, No non richiesto.
Cosa serve
Per ogni adempimento ti diciamo se serve in questo Paese: Si significa obbligatorio, Dipende solo in certi casi, No non richiesto.
Divieto di sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori (OLT 3, art. 26)
SiobbligatorioRegola cardine svizzera, più severa del GDPR: è vietato usare sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Se servono per altri motivi (sicurezza, produzione, organizzazione), vanno concepiti in modo da non ledere salute e libertà di movimento, e un sistema è vietato se mira unicamente o essenzialmente a sorvegliare il comportamento.
Tribunale federale, ATF 130 II 425 (GPS sui veicoli dei dipendenti; cita OLT 3 art. 26)
Trattamento dei dati solo se riguarda l'idoneità al lavoro o è necessario al contratto (CO art. 328b)
SiobbligatorioIl datore può trattare i dati del lavoratore solo se riguardano la sua idoneità all'impiego o sono necessari all'esecuzione del contratto, nel rispetto di buona fede e proporzionalità.
PFPDT/FDPIC, trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (CO art. 328b)
Autorizzazione preventiva di un'autorità prima di installare
Nonon richiestoNon serve un'autorizzazione preventiva del PFPDT; il datore valuta da sé liceità e proporzionalità.
PFPDT/FDPIC, mezzi tecnici di sorveglianza sul luogo di lavoro
Informazione e consultazione preventiva dei lavoratori; niente sorveglianza permanente del comportamento
SiobbligatorioI lavoratori vanno informati in anticipo; è vietata una sorveglianza continua, periodica o a campione volta a controllare il comportamento; va scelto il mezzo proporzionato e meno lesivo.
PFPDT/FDPIC, mezzi tecnici di sorveglianza sul luogo di lavoro
Valutazione d'impatto (AIPD, nLPD art. 22) se il trattamento comporta un rischio elevato
SiobbligatorioLa nLPD impone una valutazione d'impatto quando il trattamento è suscettibile di comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali, come la sorveglianza sistematica.
PFPDT/FDPIC, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (nLPD art. 22)
La procedura, passo per passo
Verifica che il sistema non sia destinato a sorvegliare il comportamento dei lavoratori (OLT 3 art. 26): se lo è, è vietato.
Accertati che i dati trattati riguardino l'idoneità al lavoro o siano necessari al contratto (CO art. 328b).
Informa e consulta in anticipo i lavoratori.
Svolgi la valutazione d'impatto (AIPD) se il trattamento comporta un rischio elevato.
Configura il sistema in modo proporzionato e differito (non un tracciamento in tempo reale della persona).
In caso di cambio sistema: se cambi sistema o software di monitoraggio, aggiorna e ri-consegna l’informativa, e verifica se va rinnovato l’accordo o l’autorizzazione nazionale per il controllo a distanza. Spesso cambiano fornitore (responsabile del trattamento), dati raccolti e modalità: quella consegnata prima non basta.
A chi rivolgerti
PFPDT / FDPIC (Preposto federale alla protezione dei dati e alla trasparenza)
https://www.edoeb.admin.ch/fr/moyens-techniques-de-surveillance-sur-le-lieu-de-travail
https://www.edoeb.admin.ch/fr/moyens-techniques-de-surveillance-sur-le-lieu-de-travail
La Svizzera è fuori dall'UE. Per i datori privati è competente l'autorità federale (PFPDT/FDPIC); le autorità cantonali coprono gli enti pubblici cantonali.
Verificato il 15 giugno 2026
PFPDT/FDPIC
https://www.edoeb.admin.ch/fr/traitement-des-donnees-par-lemployeur
https://www.edoeb.admin.ch/fr/traitement-des-donnees-par-lemployeur
Verificato il 15 giugno 2026
Il modello da scaricare
Scarica il fac-simile dell’informativa GPS per Svizzera
Modello di informativa privacy per la geolocalizzazione dei dipendenti, conforme all’art. 13 GDPR, con la base giuridica e l’autorità di controllo del Paese. Compila i campi in bianco e fallo verificare dal tuo consulente.
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Tribunale federale, ATF 130 II 425: il GPS sui veicoli aziendali è ammesso solo se proporzionato, per ragioni legittime e con informazione preventiva, ed è vietato se mira unicamente o essenzialmente a sorvegliare il comportamento del lavoratore (OLT 3 art. 26, più severo del GDPR). In Svizzera le multe della nLPD arrivano a 250.000 CHF e colpiscono la persona fisica responsabile, non l'impresa.
Cita questa pagina
Puoi citarli liberamente, a patto di indicare la fonte con un link a questa pagina.
GPS e monitoraggio dei lavoratori in Svizzera: cosa serve per essere a norma - GeoTapp. https://geotapp.com/it/risorse/gps-lavoratori-ue/svizzera/Fonte: <a href="https://geotapp.com/it/risorse/gps-lavoratori-ue/svizzera/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">GPS e monitoraggio dei lavoratori in Svizzera: cosa serve per essere a norma - GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Dati raccolti e verificati da GeoTapp. Per la ripubblicazione integrale del dataset o per usi commerciali, contattaci.
Fonti
- Tribunale federale, ATF 130 II 425 (GPS sui veicoli dei dipendenti; cita OLT 3 art. 26)
- PFPDT/FDPIC, mezzi tecnici di sorveglianza sul luogo di lavoro
- PFPDT/FDPIC, trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (CO art. 328b)
- PFPDT/FDPIC, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (nLPD art. 22)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - riferimento comparativo
Questa e una risorsa informativa, non una consulenza legale. Prima di attivare un sistema di monitoraggio fai verificare la tua situazione da un professionista.

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