C’è un titolare che ogni tanto prova questa strada, e la telefonata suona più o meno sempre uguale. Chiama l’operatore telefonico, spiega che le SIM aziendali le paga lui, che i telefoni sono intestati alla società, che gli serve solo sapere dove si trova un furgone alle tre del pomeriggio. Dall’altra parte gli rispondono con molta gentilezza che no, quel dato non glielo possono dare. Lui insiste, tira fuori le fatture, ricorda che è il cliente. Niente. Riattacca convinto di aver trovato un impiegato pignolo, e invece ha trovato l’unica risposta che quell’impiegato poteva dargli.
La localizzazione via SIM è una di quelle cose che sembrano ovvie e non lo sono per niente. Il ragionamento istintivo fila liscio: la scheda è mia, il telefono è mio, il contratto è mio, quindi il dato è mio. Il problema è che la posizione ricavata dalla rete non nasce dentro il telefono, nasce dentro l’infrastruttura dell’operatore, e su quell’infrastruttura vige un regolamento che con la proprietà del dispositivo non c’entra assolutamente nulla.
Due puntini uguali su una mappa, due mondi giuridici diversi
Sullo schermo si vedono allo stesso modo. Un pallino, un indirizzo, un orario. Ma un conto è la posizione che l’applicazione installata sul telefono rileva dal GPS quando qualcuno la fa partire, un altro conto è la posizione che l’operatore ricostruisce dalle celle a cui la SIM si aggancia. La prima nasce da un gesto di chi lavora, la seconda dal semplice fatto che il telefono è acceso. E il diritto, che sulle sfumature ci campa, le tratta come due materie separate.
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Apri il trialI dati di ubicazione che viaggiano sulla rete telefonica ricadono sotto l’articolo 126 del Codice Privacy, che recepisce le regole europee sulle comunicazioni elettroniche. La norma dice una cosa piuttosto secca: quei dati si possono trattare solo se resi anonimi, oppure con il consenso preventivo e revocabile dell’utente, e solo per fornire un servizio a valore aggiunto che l’utente ha chiesto. Non basta. Il trattamento è riservato a chi opera sotto l’autorità del fornitore del servizio di comunicazione o del terzo che eroga quel servizio a valore aggiunto. Il datore di lavoro, per quanto paghi le bollette, in quell’elenco non compare.
Ecco perché l’operatore risponde di no. Non è zelo burocratico, è che consegnandoti quella posizione commetterebbe lui un illecito, e lo commetterebbe su un terreno dove le sanzioni non sono simboliche.
Il consenso che non regge in piedi
A questo punto la mossa successiva la conosciamo tutti. Se serve il consenso, si fa firmare il consenso. Un foglio in più nella cartellina dell’assunzione, una casella da barrare, e amen. Sembra la soluzione elegante ed è invece il punto in cui la costruzione crolla, perché il consenso per essere valido deve essere libero, e nel rapporto di lavoro la libertà di dire no è un concetto che regge poco.
Mettiti nei panni di chi ha appena firmato il contratto e si sente chiedere l’autorizzazione a essere localizzato dalla rete. Può rifiutare? Formalmente sì. Sostanzialmente sta dicendo di no alla persona che decide i turni, le ferie e il rinnovo. Le autorità di controllo europee su questo sono state chiare da anni: quando c’è uno squilibrio di potere tra chi chiede e chi concede, il consenso raccolto non vale la carta su cui è stampato. E un consenso invalido non è una formalità mancante, è l’intero trattamento che resta senza base giuridica.

Poi c’è il secondo strato, quello che in Italia dimentichiamo sempre e che pesa quanto il primo. Lo Statuto dei lavoratori regola gli strumenti dai quali deriva anche solo la possibilità di un controllo a distanza, e li subordina all’accordo con le rappresentanze sindacali o all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Un sistema che segue la SIM per tutta la giornata rientra in pieno in quella descrizione. Non basta il consenso del singolo, non basta la buona fede, serve il passaggio procedurale. Saltarlo significa raccogliere dati che non potrai usare, e questo vale anche il giorno in cui quei dati ti servirebbero per difenderti in una causa.






