Il titolare di un’impresa di pulizie sta scorrendo le notizie sull’intelligenza artificiale e si ferma su una riga: dal 2 agosto 2026 diventano pienamente operative le regole europee sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio usati nei rapporti di lavoro. Alza lo sguardo verso lo schermo dove gira il programma con cui la sua squadra timbra ingresso e uscita ogni giorno, e si fa la domanda che in questi mesi si stanno facendo in parecchi: quel software, tecnicamente, rientra tra le intelligenze artificiali ad alto rischio? Deve avvisare i dipendenti con un modulo apposito, coinvolgere un rappresentante sindacale, temere una verifica dell’Ispettorato del lavoro?
Cosa dice davvero l’AI Act sul lavoro
Il Regolamento UE 2024/1689, che tutti chiamano ormai AI Act, non vieta l’intelligenza artificiale sul posto di lavoro. La inquadra per gradi di rischio, e nell’Allegato III mette tra i sistemi ad alto rischio quelli pensati per selezionare candidati, valutare le prestazioni, assegnare compiti in base al comportamento o alle caratteristiche personali, decidere promozioni o licenziamenti, monitorare in modo continuo l’attività di chi lavora. Non è un’etichetta di comodo: comporta obblighi pesanti, non semplici raccomandazioni. Prima di mettere in funzione uno di questi sistemi il datore di lavoro deve informare i lavoratori e i loro rappresentanti, garantire una sorveglianza umana reale sulle decisioni automatizzate, tenere i registri di funzionamento per mesi, in certi casi condurre una valutazione d’impatto. Il regolamento aggiunge poi dei divieti assoluti che non ammettono gradazioni: niente riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, niente categorizzazione biometrica per dedurre appartenenza sindacale, orientamento o convinzioni religiose.
Le date non sono un dettaglio da rimandare a dopo l’estate. Il regolamento è entrato in vigore per gradi: da febbraio 2025 sono vietati i sistemi considerati inaccettabili, da agosto 2025 valgono le regole sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, e da agosto 2026 diventano pienamente operative proprio le regole sui sistemi ad alto rischio nel contesto lavorativo. Chi ha già un sistema del genere in funzione non deve smontare tutto dall’oggi al domani, ma deve adeguarsi non appena introduce modifiche sostanziali. Le sanzioni previste per le violazioni più gravi sono pesanti, calcolate sul fatturato globale dell’azienda, sullo stesso impianto già visto con il GDPR: un segnale chiaro che l’Unione Europea non considera questa materia un esercizio di stile da lasciare agli uffici legali.
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Apri il trialDietro questa classificazione c’è un fenomeno che ha già un nome tecnico, l’algorithmic management: software che non si limitano a raccogliere dati, ma li usano per decidere al posto di un responsabile. Assegnano un turno perché il punteggio di produttività lo consente, tolgono una commessa perché l’algoritmo ha stimato un calo di rendimento, propongono un richiamo disciplinare senza che nessuno abbia guardato la persona in faccia. È qui che il regolamento europeo punta il dito, non genericamente sul software che tiene traccia degli orari, ma su quello che dalla traccia ricava un giudizio e lo trasforma in una conseguenza per chi lavora.
Dove passa il confine: decidere oppure soltanto registrare

Qui si gioca la partita vera per una piccola o media impresa che ha una squadra sul campo, non in un ufficio studi legali di Bruxelles. Da una parte c’è un’intelligenza artificiale che valuta e decide sui lavoratori: assegna punteggi, prevede comportamenti, incide su un contratto o su una busta paga senza che una persona reale abbia riletto quel passaggio. Quella finisce dritta nell’alto rischio, con tutti gli obblighi che ne derivano, e giustamente: quando una macchina influenza lo stipendio o il posto di lavoro di qualcuno, la trasparenza non è un optional. Dall’altra parte c’è tutt’altra cosa, un registro che si limita a dire chi ha lavorato, dove e per quante ore. Nessun punteggio, nessuna previsione, nessuna decisione presa al posto di un responsabile. È la differenza tra un algoritmo che giudica e uno strumento che testimonia.









