C’è un furgone aziendale che gira per la città, e dentro un’app che ne segna la posizione minuto per minuto. Per anni il ragionamento del titolare è stato semplice: traccio il mezzo, mica la persona, e poi ho l’autorizzazione dell’Ispettorato, quindi sono a posto. Nel 2026 quel ragionamento ha smesso di reggere, e non per un cambio di umore di qualche burocrate, ma per una serie di decisioni, alcune della Cassazione, che hanno messo nero su bianco una cosa che cambia il lavoro a chiunque abbia una squadra fuori sede.
Partiamo dalla più pesante. Con la sentenza del 14 aprile 2026, numero 9374, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dato GPS è un dato personale di geolocalizzazione anche quando non identifica direttamente chi guida. Basta che dalla targa, dai turni, dai documenti aziendali si possa risalire al lavoratore in via indiretta, e scatta tutta la tutela del GDPR. Tradotto per chi ha la furgonetta: l’alibi del “io seguo il mezzo, non l’uomo” è finito in archivio. Se dal puntino sulla mappa, incrociando due fogli che hai già in ufficio, si capisce chi c’era al volante, stai trattando un dato personale, punto.
E quando si tratta un dato personale, le regole non guardano in faccia a nessuno, men che meno alle dimensioni dell’azienda. Lo ha ricordato il Garante con due provvedimenti da cinquantamila euro l’uno, arrivati a distanza di poche settimane. Il primo, del 16 gennaio 2025, ha colpito una società di autotrasporto e ha messo in fila tre errori che si vedono ovunque: un’informativa piena di incongruenze, dati troppo dettagliati rispetto allo scopo dichiarato, e una conservazione di centottanta giorni giudicata sproporzionata. Ma il colpo vero è un altro: avere l’autorizzazione sindacale o dell’Ispettorato, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, non basta a essere in regola con il GDPR. Sono due cancelli diversi, e vanno aperti tutti e due.
Sapresti dire con quale base giuridica e con quale informativa geolocalizzi la squadra, oggi? Verificalo nel trial gratuito di 14 giorni.
Nessuna carta di credito, pronto in due minuti.
Apri il trialIl caso che assomiglia di più a te
Il secondo provvedimento, il numero 135 del 13 marzo 2025, è quello che dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque gestisca persone che lavorano da fuori. Un ente pubblico aveva messo in piedi un’app, “Time Relax”, che chiedeva la posizione GPS per la timbratura di chi lavorava in smart working, per controllare che fosse davvero all’indirizzo concordato. E già che c’era, quei dati li riusava nei procedimenti disciplinari. Il Garante ha smontato tutto: niente valutazione d’impatto, consenso considerato non valido perché tra datore e dipendente non c’è mai vera libertà di dire no, posizione raccolta ben oltre il necessario. Il principio che ne esce è netto come una lama. Il controllo della diligenza di chi lavora a distanza non si fa monitorandone la posizione, perché comprime uno spazio di libertà e dignità che la legge protegge.
Intorno a questi due casi si è mosso tutto il resto, nello stesso senso. Il Garante, a dicembre 2025, è tornato sulla telematica satellitare che analizza lo stile di guida, chiedendo di distinguere l’uso lavorativo da quello privato del mezzo e di non scivolare in una profilazione continua del conducente. L’Ispettorato del Lavoro, con due note ravvicinate del gennaio e del febbraio 2026, ha precisato che persino dove la geolocalizzazione sembra imposta da regole speciali, come nel trasporto di rifiuti pericolosi, o dove la si vorrebbe data per scontata, come per le guardie giurate, le tutele dell’articolo 4 restano in piedi e il GPS non è automaticamente uno strumento di lavoro essenziale. Serve sempre la copertura giusta.







